RENTRI: la digitalizzazione e nuove scadenze per la tracciabilità dei rifiuti in Italia

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Prof. Andrea Nervi ed Avv. Giovanna Angelini

Tabella dei Contenuti

La newsletter illustra le nuove disposizioni relative al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, che digitalizza e semplifica gli adempimenti per i soggetti obbligati.

Definisce le categorie di imprese tenute all’iscrizione, le finestre temporali di obbligo e le esenzioni, evidenziando l’importanza della corretta gestione e monitoraggio dei rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi.

 

Lo Studio Legale Nervi Zulli offre supporto specialistico per accompagnare le aziende in questo complesso percorso normativo.

Il RENTRI e la sua importanza

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è stato istituito con l’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006 come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, ed ha sostituito il precedente Sistema dei Tracciabilità dei rifiuti (Sistri), mai pienamente operativo perché basato su apparecchiature fisiche che rendevano complessa e macchinosa la sua funzionalità.


L’obiettivo perseguito con l’introduzione del RENTRI – che è una piattaforma completamente digitale gestita dal MASE con il supporto tecnico dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali – è la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti nel territorio nazionale.


Il RENTRI ha semplificato gli adempimenti per i soggetti obbligati alla sua iscrizione, tenuti a caricare sul portale digitale i registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che saranno quindi tenuti e vidimati in formato digitale.


Il Sistema consente di migliorare il controllo del ciclo di vita dei rifiuti, e quindi contrastare la loro gestione illecita.

I soggetti obbligati all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

 

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Le finestre temporali

L’obbligo di iscriversi al RENTRI è stato scaglionato per tipo e dimensioni delle imprese coinvolte e precisamente riguarda:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.

 

L’ultima finestra temporale del 13 febbraio 2026 riguarda quindi i soggetti che gestiscono solo e unicamente rifiuti pericolosi con massimo 10 dipendenti.


Infine, si segnala che sempre entro l’ultima finestra temporale devono iscriversi anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa, a prescindere dal numero di dipendenti.


Le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti gestiti (indicati con il simbolo * alla fine del Codice CER) rendono infatti necessaria e capillare la tracciabilità degli stessi.

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Quali sono i soggetti esonerati?

L’esenzione è giustificata dal fatto che i rifiuti prodotti dalle attività sopra indicate hanno un impatto ambientale limitato e/o minimo.

Le buone prassi

L’esonero dagli adempimenti legati al RENTRI non è sinonimo di esclusione da tutti gli obblighi di gestione dei rifiuti, tra cui quello della conservazione della documentazione relativa ai rifiuti prodotti. Tali obblighi permangono per tutti i soggetti individuati dalla normativa ambientale.


Per i soggetti non obbligati, l’iscrizione è rimessa alla decisione del singolo esonerato, ed è certamente virtuoso il comportamento di chi, pur non essendovi tenuto, sceglie di iscriversi volontariamente al RENTRI e di beneficiarne, semplificando la gestione dei rifiuti.


È inoltre prevista, all’interno del portale RENTRI, una apposita area dedicata ai produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione, che possono accedere a servizi utili per la vidimazione dei FIR cartacei.


La scelta di aderire al RENTRI su base volontaria rappresenta il naturale completamento degli obblighi di legge connessi alle attività di gestione dei rifiuti, ai quali, come detto, anche l’impresa di piccole (e piccolissime dimensioni) è sottoposta.

Riflessioni e conclusioni

Le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti e quelle che in qualche misura producono rifiuti, devono acquisire consapevolezza del fatto che se cambia la natura dei rifiuti prodotti (o se iniziano a produrre rifiuti pericolosi) potrebbero divenire soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI.

 

E’ quindi indispensabile affidarsi ad una consulenza specializzata, che sappia fornire chiarezza alle imprese indirizzandole al corretto svolgimento di adempimenti rispettosi di disposizioni legali e amministrative in continua evoluzione.

 

Lo Studio Legale Nervi Zulli è disponibile a fornire consulenza ed assistenza agli operatori del settore, in linea con la più recente disciplina europea e nazionale.

 

Le dinamiche normative in continua evoluzione richiedono un approccio strategico e aggiornato per garantire piena conformità e successo aziendale.
 

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