Contratti finanziari a distanza: le novità del Codice del Consumo

  • Home
  • News
  • Contratti finanziari a distanza: le novità del Codice del Consumo

Avv. Miriam Zulli ed Avv. Margherita Branciamore

Tabella dei Contenuti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 gennaio 2026 il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, che aggiorna la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, per rafforzare la tutela dei consumatori e coordinare le norme europee frammentate, anche alla luce della crescente digitalizzazione.

 

Le nuove norme riguardano il Codice del consumo, il TUB e il Codice delle assicurazioni private, ed hanno il fine di semplificare i diritti dei consumatori nell’ambiente online e, allo stesso tempo, rendere più coerente il coordinamento tra le diverse normative di settore — bancaria, assicurativa, finanziaria e previdenziale — oggi spesso sovrapposte o frammentate.

Modifiche al Codice del consumo

Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2673 approvato alla Camera il 4 dicembre scorso si compone di 5 articoli: le principali innovazioni riguardano il Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005). 

Articolo 1

L’art.1 reca, in sintesi, le seguenti modifiche al Codice del Consumo:

  • art. 59-bis: definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione, individuando le disposizioni applicabili (tra cui artt. 46, 49-bis, 51, comma 6, 54-bis, 62, 64, 65, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 67 del Codice del Consumo);
  • viene ribadito il principio di specialità come prevalenza delle norme settoriali europee e nazionali (bancarie, finanziarie, assicurative, previdenziali) rispetto al Codice del Consumo (art. 46, comma 2);
  • si conferma che le disposizioni del Codice del Consumo hanno natura di lex generalis, salvo condizioni più favorevoli per i consumatori (art. 46, comma 3);
  • vengono recepiti gli obblighi informativi sui mercati online (art. 6-bis direttiva 2011/83/UE, recepito in art. 49-bis Codice) e le regole sui contratti telefonici (art. 51, comma 6 Codice del Consumo);
  • viene salvaguardato il ruolo delle autorità di vigilanza settoriali (Banca d’Italia, IVASS, Consob, Covip) per il controllo e le sanzioni (art. 59-duodecies).

Nuova sezione II-bis

Le principali innovazioni riguardano, come visto, il Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), in particolare con l’introduzione della Sezione II-bis (“Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”), che ha introdotto obblighi informativi più chiari e uniformi, nonché strumenti pratici di esercizio dei diritti.

Obblighi informativi chiari

Le nuove previsioni richiedono che le informazioni precontrattuali siano presentate in modo chiaro e completo, utilizzando criteri di stratificazione che permettano al consumatore di individuare rapidamente gli elementi essenziali del contratto.


Nel delineato contesto, viene inserito nel Codice del Consumo il nuovo art. 59 quater che si riferisce agli obblighi di informazione da fornire al consumatore nel corso delle trattative e prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta.


Ai sensi della richiamata norma devono essere fornite, in particolare, informazioni relative all’operatore: identità e attività principale; indirizzo di stabilimento e contatti, che devono consentire di raggiungere rapidamente l’operatore e di intrattenere corrispondenza scritta su supporto durevole; contatti per i reclami; estremi di iscrizione in registri, se sussistenti; informazioni e i contatti dell’autorità di controllo competente, qualora l’attività sia soggetta ad autorizzazione.


Anche il servizio offerto deve contenere dettagliate informazioni: 

  1. principali caratteristiche; 
  2. prezzo totale dovuto dal consumatore e, se il prezzo non sia esattamente predeterminabile, la base di calcolo per verificarlo; 
  3. eventuali costi aggiunti per ritardato o mancato pagamento; 
  4. se il servizio sia stato personalizzato sulla base di un processo automatizzato; 
  5. se il prodotto sia in relazione con altri strumenti che implichino taluni rischi, avvisando altresì, se del caso, che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elemento indicativo sui risultati futuri; 
  6. l’esistenza eventuale di imposte o oneri pagati dall’operatore economico e non imposti dal medesimo; eventuali limiti temporali di validità delle informazioni, comprese quelle sull’operatore economico; 
  7. modalità di pagamento e di esecuzione; eventuali costi aggiuntivi relativi alle comunicazioni a distanza; eventuali fattori sociali o ambientali connessi al servizio; le informazioni (durata, condizioni, costi) sul diritto di recesso, se previsto; la durata minima, in caso di contratti permanenti o ricorrenti; diritti di recesso o risoluzione delle parti e le informazioni pratiche per esercitare il diritto di recesso; 
  8. qualsiasi clausola contrattuale concernente la legislazione applicabile; la lingua o le lingue utilizzate; 
  9. la sussistenza della possibilità di ricorrere a meccanismi stragiudiziali di reclamo; 
  10. l’esistenza di fondi di garanzia o altre forme di indennizzo.

L’articolo in esame aggiunge che, quando le informazioni sono fornite con meno di un giorno di anticipo rispetto ai vincoli nei confronti del consumatore, quest’ultimo deve ricevere un promemoria sulle facoltà di recesso.

Viene normata anche la stratificazione delle informazioni: l’operatore può stratificare le informazioni, ma senza mettere in secondo piano le informazioni fondamentali, ad esempio sull’identità e attività dell’operatore economico, sulle principali caratteristiche del servizio e sul suo prezzo totale, sull’indicazione delle imposte nonché le informazioni sul diritto di recesso. Deve inoltre essere garantita la possibilità di visionare tutte le informazioni precontrattuali prima della conclusione del contratto a distanza.

Recesso online

Altra importante novità è l’introduzione del recesso online semplificato (nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo), con cui è stato previsto che l’utente potrà sciogliere un contratto finanziario direttamente dall’interfaccia digitale, cliccando su un comando chiaramente visibile — come “Recedi qui” — e ricevendo immediata conferma della richiesta.

In tal senso, viene inoltre regolato l’uso delle interfacce online, vietando configurazioni che possano condizionare le scelte dell’utente ed onerando i professionisti ad adottare procedure interne idonee a prevenire pratiche ingannevoli o fuorvianti.

In altri e più chiari termini, al consumatore dovrà essere data la possibilità di recedere tramite un pulsante virtuale, che gli consenta di inviare una dichiarazione di recesso online, informando l’operatore economico della sua decisione.

Non sarà quindi più necessario inviare lettere, PEC o moduli cartacei, perché la comunicazione dovrà essere automatica, tracciabile ed inequivocabile.

Si tratta di una misura che rafforza il principio di parità informativa, eliminando le barriere tecniche che ancora ostacolavano l’esercizio del diritto di recesso nei contratti online.

Poteri di vigilanza e sanzioni  

Il nuovo impianto legislativo prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto delle autorità di vigilanza settoriali — Banca d’Italia, IVASS, Consob e Covip — cui spetterà verificare l’applicazione delle regole e irrogare le sanzioni in caso di violazioni.

In questo modo, la protezione del consumatore si integra nel più ampio sistema di supervisione prudenziale e di trasparenza dei mercati, valorizzando il coordinamento istituzionale e riducendo il rischio di interpretazioni divergenti

Conclusioni

Nel complesso la riforma segna un cambio di paradigma: la tutela del consumatore digitale non si limita più alla protezione da pratiche scorrette, ma si traduce in diritti tecnologicamente esercitabili, chiari e proporzionati.

Il legislatore europeo e quello nazionale riconoscono che la fiducia nel mercato digitale dei servizi finanziari non dipende solo dall’innovazione dei prodotti, ma dalla certezza delle regole che li governano.

Le dinamiche normative in continua evoluzione richiedono un approccio strategico e aggiornato per garantire piena conformità e successo aziendale.
 

Le nostre newsletter offrono suggerimenti utili, ma per trasformare queste sfide in opportunità concrete ti invitiamo a prenotare una Strategy Call con i nostri esperti.

Riceverai un supporto personalizzato, pensato per guidarti con sicurezza nelle decisioni più importanti. 

Compila il modulo qui sotto per fissare il tuo appuntamento.

CERCA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Newsletter

NEWS RECENTI