La durata minima e massima della liquidazione controllata alla luce del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza

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Avv. Miriam Zulli e Avv. Margherita Branciamore

Tabella dei Contenuti

La Corte Costituzionale (sentenza 19 gennaio 2024, n. 6) stabilisce che il termine triennale per l’esdebitazione (art. 282 CCII) funge da durata minima per la liquidazione controllata, tutelando creditori e debitori. I liquidatori devono prevedere programmi che sfruttino almeno questo periodo per soddisfare i crediti, salvo chiusura anticipata per soddisfazione integrale. Chiarisce anche i limiti all’apprensione di beni sopravvenuti, legandoli alla ragionevole durata della procedura.

Cos’è la liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una delle procedure da sovraindebitamento, disciplinata dagli artt. 268 e ss. del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022 (di seguito “CCII”), che si affianca alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato preventivo.

 

A differenza di queste, però, la liquidazione controllata ha carattere residuale e liquidatorio.


Si tratta, infatti, di una procedura con cui il debitore viene spogliato, nell’interesse dei propri creditori, di tutti i suoi beni – salvo quanto previsto per legge – che vengono liquidati per intero ed il cui ricavato viene distribuito tra i creditori.

 

La procedura in commento ha, dunque, carattere esecutivo-satisfattivo ed è modellata sulla procedura maggiore (liquidazione giudiziale), con una disciplina semplificata, avuto riguardo alla considerazione per la quale, generalmente, ha per oggetto patrimoni (o più correttamente attivi concorsuali) di modesta entità.

 

Il richiamo alla liquidazione giudiziale emerge dalla Relazione Ministeriale illustrativa del D.L. 14/2019, in cui viene esplicitato che “la liquidazione controllata è procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale…” e trova ulteriore conferma, sia nella collocazione della disciplina specifica nel capo IV del Titolo V, del CCII, sia nell’espresso rimando ad alcune norme della procedura maggiore.

Questo inquadramento sistematico è fondamentale per affrontare le problematiche sulle quali, come appresso chiarito, la giurisprudenza si è pronunciata.

 

Si osserva, ancora, come il perimetro soggettivo di applicazione della liquidazione controllata presenti una declinazione residuale, in quanto tale procedura è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa e ad ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCII).

 

Alla liquidazione controllata può essere, quindi, sottoposto esclusivamente il debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale (presupposto soggettivo) e che versi in uno stato di sovraindebitamento (presupposto oggettivo).

Liquidazione controllata: brevi cenni sul procedimento

Presupposti e accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitato

 

 

Il presupposto fondamentale per accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato è lo stato di sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come la situazione di crisi o insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, ossia l’incapacità strutturale di tale tipologia di  debitore a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

 

In presenza di tale situazione, il debitore può presentare domanda di apertura della procedura dinanzi al Tribunale competente, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’intervento dell’OCC è disciplinato dagli artt. 269 e 270 CCII ed è centrale, perché questo organismo ha il compito di analizzare la situazione patrimoniale e reddituale del debitore e di attestare la concreta possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

 

La domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato  può essere presentata  direttamente dal debitore, ma anche da uno o più creditori. Tuttavia, quando l’iniziativa proviene dai creditori, la legge prevede tutele rafforzate per il debitore.

 

In particolare, il giudice non può aprire la procedura se:

  • l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 50.000 euro;
  • l’OCC attesta che non è possibile acquisire alcun attivo da distribuire.

Queste soglie servono a evitare che un singolo creditore possa utilizzare la procedura come strumento di pressione o ritorsione.

 

 

Effetti dell’apertura della liquidazione e beni coinvolti

 

 

L’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato avviene con sentenza del Tribunale. Con questo provvedimento il giudice verifica la sussistenza dei presupposti di legge e nomina il giudice delegato e il liquidatore, che, nella maggior parte dei casi, coincide con il gestore della crisi già nominato dall’OCC.

 

Uno degli effetti più rilevanti e immediatamente percepibili dal debitore è il blocco delle azioni esecutive individuali. Ai sensi dell’art. 270 CCII, dal momento dell’apertura della procedura, infatti, non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive sui beni compresi nella liquidazione.

 

Dal punto di vista dei beni, la regola generale è la loro liquidazione, ma la legge prevede importanti eccezioni. L’art. 274 CCII individua i beni che restano esclusi dalla liquidazione.

Restano esclusi, tra gli altri:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  • le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
  • i crediti di natura alimentare o di mantenimento;
  • i beni dichiarati impignorabili per legge.

 

Il ruolo centrale del liquidatore e lo svolgimento della procedura

 

 

Una volta aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato, il vero motore della procedura diventa il liquidatore, che gestisce l’intero procedimento sotto la vigilanza del giudice delegato.

 

Il liquidatore provvede innanzitutto a comunicare l’apertura della procedura al debitore e ai creditori, invitandoli a presentare le domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito.

 

Successivamente redige l’inventario dei beni del debitore e predispone il programma di liquidazione, un documento fondamentale in cui vengono indicate le modalità e i tempi di vendita dei beni.

 

Il programma deve essere realistico e garantire una durata ragionevole della procedura, tenendo conto del limite dei tre anni indicato dal legislatore al termine del quale il debitore può chiedere l’esdebitazione (art. 282 CCII).

 

Sulla base delle domande presentate dai creditori, il liquidatore forma lo stato passivo, tenendo conto dei privilegi e delle cause di prelazione. I creditori possono presentare osservazioni, dopodiché viene redatto lo stato passivo definitivo, che costituisce la base per i successivi riparti.

La vendita dei beni avviene secondo le regole della liquidazione giudiziale. Una volta incassate le somme, il liquidatore presenta il rendiconto al giudice delegato e, dopo l’approvazione, procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori.

 

La chiusura della procedura

 

La procedura si chiude una volta completata la liquidazione dei beni e la distribuzione del ricavato oppure, in ogni caso, decorso il termine di tre anni dall’apertura, su istanza del debitore.

 

Questo limite temporale è strettamente collegato alla finalità principale della procedura, ossia l’esdebitazione disciplinata dall’art. 282 CCII, che consiste nella cancellazione dei debiti residui a carico di un soggetto che abbia subito una procedura concorsuale.

 

Preme rilevare che detto istituto ha acquistato negli ultimi anni una crescente importanza, infatti il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha notevolmente modificato l’istituto dell’esdebitazione rispetto alla legge fallimentare, prevedendo il diritto del debitore di ottenere l’esdebitazione entro tre anni dall’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, ed estendendo la possibilità di accesso all’esdebitazione, prima riservata ai soli imprenditori individuali e alle persone fisiche soggette alla disciplina sul sovraindebitamento, ad ogni debitore nei confronti del quale sia aperta, come detto, una procedura di liquidazione giudiziale o controllata.

Profili problematici sulla durata della procedura

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022 nulla ha disposto, espressamente, in relazione alla durata della procedura di liquidazione controllata, avendo, come detto, diversamente disciplinato in modo puntuale e del tutto innovativo la procedura di esdebitazione.

 

In particolare, il già citato articolo 282 CCII stabilisce che, in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato l’effetto esdebitatorio si produca ex lege, al momento della chiusura della procedura, oppure una volta decorsi tre anni dalla sua apertura.

 

Infatti, secondo il disposto della norma in commento, il ruolo del Tribunale è limitato ad una mera ricognizione di un effetto già prodottosi, o che non si è potuto produrre in ragione della sussistenza di una delle cause ostative indicate all’art. 280 CCII.

 

In alternativa, ove la liquidazione si protragga oltre il triennio, il decreto di esdebitazione è reso dal tribunale “su istanza del debitore”, trascorsi, appunto, almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura.

 

Questa mancanza di coordinamento tra la durata della procedura di liquidazione controllata e la durata della procedura di esdebitazione, ha portato la giurisprudenza ad interrogarsi sulla possibilità di procedere alla chiusura della procedura di liquidazione controllata, anche prima del termine triennale, domandandosi ancora se fosse stata implicitamente prevista nella norma una durata minima, appunto coincidente con il triennio.

 

Sulla questione, in particolare, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6, da cui si ricava la seguente indicazione: il limite ex art. 282 CCII, che fissa in tre anni dall’apertura della liquidazione il termine entro il quale, ricorrendone i presupposti, il sovraindebitato ottiene, di diritto, l’esdebitazione, deve essere inteso anche quale termine minimo di durata della procedura di liquidazione controllata.

La sentenza della Corte Costituzionale del 19 gennaio 2024, n. 6.

La richiesta di un intervento additivo della Consulta trova il proprio fondamento in quattro procedimenti di liquidazione controllata, nell’ambito dei quali, il Tribunale di Arezzo, con distinte ordinanze, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 142, secondo comma, CCII, nella parte in cui non prevede un limite temporale all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale.

 

La convinzione dei giudici aretini circa la (presunta) lacuna normativa relativa alla durata (minima o massima) di acquisizione dei beni nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio ha indotto il Tribunale:
a) ad applicare in via analogica l’art. 142, comma secondo, CCII dettato in tema di liquidazione giudiziale, il quale dispone che «sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi»;
b) a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, secondo comma, CCI, nella parte in cui non avrebbe previsto per la liquidazione controllata un termine per l’acquisizione dei beni sopravvenuti, diversamente dalle procedure di liquidazione disciplinate dalla precedente legge n. 3/12 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”), che ne prevedeva la durata massima di 4 anni.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza del 19 gennaio 2024, n. 6, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 142, secondo comma, CCII, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Arezzo, sulla base delle seguenti argomentazioni.

 

In primo luogo, la Consulta ritiene che non possa trovare luogo l’applicazione, seppur in via analogica, dell’art. 142, secondo comma CCII, in considerazione del fatto che anche nella procedura di liquidazione controllata vi è la disposizione normativa che disciplina le modalità di acquisizione dei beni del debitore nella massa concorsuale.

 

Ed infatti, l’art. 268 CCII prevede che possono essere compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore, gli stipendi, i salari, le pensioni nonché i proventi della propria attività, ad eccezione di quanto necessario al mantenimento proprio e dell’intero nucleo familiare; pertanto, anche nella procedura di liquidazione controllata, come in quella giudiziale, il legislatore ha previsto le modalità di apprensione dei beni nella massa concorsuale.

 

Aggiunge poi la Corte che la disposizione di cui all’art. 268 CCII, comma secondo, risulta conforme al principio sancito dall’art. 2740 cod. civ. in tema di responsabilità del debitore, in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

 

Una volta chiarito che l’unica norma applicabile sia quella di cui all’art. 268 CCII, la Consulta passa all’esame della lamentata mancanza del limite temporale di apprensione dei beni del debitore sopravvenuti all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

 

Al riguardo, la Corte Costituzionale propugna una interpretazione che consente di tutelare i due interessi in gioco: quello del creditore e quello del debitore, statuendo che il diritto del creditore alla maggiore soddisfazione possibile trova il proprio limite temporale nel contrapposto interesse del debitore, che è quello di ottenere l’esdebitazione a seguito della chiusura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, che, come sottolineato dalla Corte, comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo.

 

In proposito, come detto, l’art. 282 CCII, prevede che: «Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura».

 

Pertanto, conclude sul punto la Corte, che il termine triennale previsto per l’esdebitazione rappresenta un limite temporale massimo per l’apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, ma altresì, in presenza di crediti concorsuali non soddisfatti prima del triennio, costituisce al contempo il termine minimo per l’acquisizione dei beni nella massa concorsuale.

 

In sostanza il termine triennale è l’arco temporale massimo per il debitore, nel senso che quest’ultimo resterà sottoposto all’apprensione dei beni fino all’esdebitazione, mentre, sotto il profilo creditorio, rappresenta l’arco temporale minimo durante il quale i creditori potranno soddisfare le proprie ragioni, nel senso che i liquidatori «sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio».

 

Solo nell’ipotesi in cui i creditori siano integralmente soddisfatti prima del triennio, allora il programma di liquidazione potrà prevedere l’acquisizione dei beni del debitore per un tempo inferiore al triennio.

 

E ciò vale in particolare anche laddove, non essendovi liquidità da distribuire, né beni da liquidare, i creditori possano perciò rifarsi esclusivamente sui redditi che il sovraindebitato percepirà, come nelle ipotesi di cessione del credito stipendiale, nei limiti del quinto, che può equipararsi alla cessione di un credito futuro per i quali il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza.

 

Infatti, è proprio con specifico riferimento ai casi in cui il pagamento dei creditori sia attuato mediante apprensione di quote di stipendi o pensioni o altro, che si pone un problema di durata, ossia fino a quando il debitore è tenuto a mettere a disposizione della procedura parte dei redditi che percepirà da dette quote per la soddisfazione dei creditori.

 

Sul punto, la sentenza in commento ha statuito espressamente che “l’esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d’altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili –sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio“; precisando altresì che la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura“.

 

E che la liquidazione non possa, d’altra parte, attardarsi oltre il triennio, discende, infine, secondo la Corte, dall’art. 272, comma 3, CCII., per cui il programma di liquidazione “deve assicurare la ragionevole durata della procedura”, che appunto per la legge Pinto  è di tre anni.


In altre parole, la procedura può certamente apprendere tutti i beni che pervengono entro i tre anni dall’apertura e può proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, ma va precisato che quando il debitore ottiene l’esdebitazione, l’apprensione di quote di reddito non sarà più possibile, e di conseguenza la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.

 

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell’esdebitazione – anche il limite temporale massimo per l’acquisizione della quota di stipendio.

 

Conclusioni

La Corte Costituzionale ha dunque chiarito che il termine massimo di apprensione dei beni nella massa concorsuale è insito nell’istituito dell’esdebitazione; istituto, questo, che rappresenta il punto cardine delle procedure di sovraindebitamento, nonché la chiave di lettura che consente di andare oltre l’interpretazione letterale delle norme del CCII in commento.

 

Pertanto, deve concludersi che anche nel CCII il legislatore abbia previsto l’arco temporale di apprensione dei beni nella procedura di liquidazione controllata, ciò che cambia è solo la prospettiva: nella richiamata L. n. 3/12 era stato espressamente previsto, mentre nel nuovo CCII è insito e collegato all’istituto dell’esdebitazione.

 

Del resto, in considerazione del fatto che l’esdebitazione determina l’inesigibilità dei crediti è chiaro che, una volta ottenuta, il liquidatore non ha più il potere di attrarre alla massa concorsuale i beni del debitore.

 

Il legislatore, quindi, nel riscrivere la procedura di liquidazione del patrimonio, non solo ha modificato il nomen juris in “procedura di liquidazione controllata del patrimonio”, ma ha altresì consentito al debitore di poter ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei propri debiti in un arco temporale inferiore (3 anni) rispetto a quello previsto dal precedente legislatore (4 anni).

 

Di conseguenza, non può ravvisarsi alcuna la disparità di trattamento così come lamentata dal Tribunale di Arezzo, in considerazione del fatto che nessun trattamento in peius è stato previsto per il debitore che, oggi, può ritornare a rivestire un ruolo attivo all’interno del tessuto economico e sociale solo dopo tre anni contestualmente al provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

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