Le Nuove Linee Guida UIF del 18 dicembre 2025 (vigenti dal 1° luglio 2026) introducono il Referente SOS, enfatizzano la valutazione sostanziale e ragionata delle anomalie antiriciclaggio, e regolano l’uso di AI con supervisione umana. Ribadiscono che indicatori automatici non bastano: serve analisi contestualizzata per SOS efficaci.
Le Nuove Linee Guida UIF
Come noto, in tema di antiriciclaggio, l’art. 35 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati (banche, professionisti, intermediari) di inviare senza ritardo una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF quando sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, astenendosi dal compiere l’operazione fino alla segnalazione.
Il 18 dicembre 2025, con proprio provvedimento, l’UIF ha adottato le “Nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”, che entreranno in vigore il 1° luglio 2026.
Nel complesso, le nuove Linee Guida confermano l’impianto generale delle precedenti istruzioni, ma contengono delle modifiche e delle integrazioni senz’altro interessanti soprattutto per gli intermediari bancari e finanziari.
Modifiche introdotte: la figura del Referente e il contenuto delle SOS
Per quanto riguarda le modifiche, da accogliere con favore è senz’altro la figura del “Referente SOS”, con espresso chiarimento che le nuove istruzioni, ai fini sanzionatori, non introducono nuovi soggetti responsabili. Il referente SOS è disegnato come una sorta di interfaccia operativa ed assume un ruolo di garanzia: al referente spetta il compito di rispondere alle richieste investigative, assicurare e fornire disponibilità durante i controlli, nonché conservare la documentazione.
Con specifico riferimento al contenuto delle SOS, le nuove Linee guida ribadiscono che la semplice ricorrenza di indicatori di anomalia non comporta automaticamente l’obbligo di segnalazione, ponendo l’accento sulla necessità di una vera e propria valutazione ragionata del sospetto e chiarendo che gli schemi operativi non bastano.
Il soggetto obbligato deve quindi contestualizzare l’operatività del cliente, analizzando il suo profilo soggettivo e le modalità di azione in una valutazione critica e strutturata, essendogli precluso di affidarsi unicamente ad automatismi segnaletici, specialmente se basati esclusivamente sul superamento di determinate soglie quantitative.
Il sospetto deve essere contestualizzato, valutato globalmente e motivato.
Nelle nuove Linee Guida, la visione stessa dell’antiriciclaggio viene ad assumere una connotazione marcatamente sostanzialistica: la struttura del recente provvedimento è concepita in modo tale da guidare il destinatario attraverso ogni fase dell’obbligo di segnalazione.
Per quanto riguarda le modalità pratiche di segnalazione delle anomalie, viene indicato un percorso che conduce alla individuazione delle anomalie e alla eventuale segnalazione, definendo con precisione i compiti di collaboratori e dipendenti che operano direttamente a contatto con la clientela. Si tratta di un vero e proprio schema di procedura interna di segnalazione delle SOS, che assume notevole valore pratico.
Il perno del protocollo disegnato è la trasparenza del processo decisionale, poiché la procedura descrive nel dettaglio gli strumenti – anche informatici – utilizzati per l’analisi delle operazioni: ogni passaggio deve essere retto da regole chiare e predeterminate.
Rilevazioni delle anomalie antiriciclaggio: ruolo dell’I.A. e interazione con gli Uffici UIF
Le nuove Linee Guida affrontano anche il tema dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi di rilevazione delle anomalie.
L’UIF riconosce tali strumenti, ma a condizione che siano basati su dati verificabili, sottoposti a supervisione umana a inseriti in processi decisionali ampiamente tracciabili.
Ovviamente, la responsabilità della valutazione finale resta in carico al soggetto obbligato.
Un ruolo importante è inoltre assegnato ai flussi di ritorno UIF: infatti il feedback sugli esiti delle segnalazioni si atteggia a indicatore principale della qualità dell’attività di collaborazione con gli Uffici, consentendo di migliorare i presidi di antiriciclaggio aziendali, da integrare stabilmente nei sistemi di controllo interni per affinare i processi di collaborazione attiva.
Conclusioni
La conoscenza del reale perimetro di responsabilità entro il quale operare in ambito antiriciclaggio, è il primo passo per adempiere correttamente agli obblighi del D. Lgs. 231/2007.
E’ quindi indispensabile affidarsi ad una consulenza specializzata, che sappia fornire chiarezza e competenza in un settore che desta oggettive preoccupazioni a livello di organizzazione aziendale.
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