European Accessibility Act: opportunità e obblighi per imprese e cittadini

  • Home
  • News
  • European Accessibility Act: opportunità e obblighi per imprese e cittadini

Avv. Miriam Zulli e Dott. Emanuele Filippo Ciulla

Tabella dei Contenuti

La newsletter approfondisce le principali novità introdotte dall’European Accessibility Act, la direttiva europea che impone nuovi standard di accessibilità per prodotti e servizi digitali pubblici e privati.

 

L’obiettivo è garantire pari opportunità e inclusione a tutti i cittadini, promuovendo l’eliminazione delle barriere tecnologiche entro il 2025. Le imprese devono ora adeguarsi a requisiti più stringenti, cogliendo l’opportunità di innovare e ampliare la propria platea di utenti.

Chi è coinvolto?

Il Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (il “Decreto Accessibilità” o “Decreto”), che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. “European Accessibility Act”), assicura che i prodotti i servizi immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025 siano accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità.

Il Decreto Accessibilità prevede nuovi obblighi in carico a fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi che introducono nel mercato a partire dal 28 giugno 2025 determinati prodotti e servizi digitali, affinché risultino accessibili e fruibili anche da parte di persone con disabilità, riducendo il rischio di disparità e discriminazioni e, contestualmente, promuovendo un mercato unico digitale accessibile e allineato ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Prodotti e servizi interessati – ambito di operatività

L’art. 1 del Decreto Accessibilità definisce l’ambito di operatività della nuova disciplina, elencando una serie di prodotti e servizi. Vediamoli nel dettaglio.

 

Per “prodotti”, ai sensi del Decreto, si intendono:

 

  • i sistemi hardware e i sistemi operativi informatici per tali sistemi hardware;
  • i terminali self-service di pagamento (es. bancomat, biglietterie automatiche);
  • le apparecchiature terminali con funzionalità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica e per i servizi di media audiovisivi;
  • i lettori di libri elettronici.

I servizi, ai sensi del Decreto, includono qualsiasi prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, nei seguenti ambiti:

  • i servizi di comunicazione elettronica;
  • i servizi che forniscono accesso a contenuti audiovisivi;
  • i servizi di trasporto passeggeri (aerei, autobus, ferroviari, per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali), comprensivi dei relativi elementi quali siti web, app, biglietti elettronici, informazioni relative ai servizi di trasporto e terminali self-service interattivi;
  • i servizi bancari per i consumatori;
  • i libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • i servizi di commercio elettronico.

Infine, il presente Decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo “112”.

I soggetti obbligati

Per quanto riguarda i prodotti, sono coinvolti i seguenti soggetti:

post-1
post-2

Per quanto riguarda invece i servizi, il fornitore degli stessi è tenuto a progettare e a fornire i servizi conformi ai requisiti di accessibilità (art. 12, Decreto Accessibilità). 

In particolare, il fornitore dei servizi dovrà, inter alia, predisporre le informazioni sulla valutazione di come il servizio offerto soddisfi i requisiti di accessibilità e predisporre misure necessarie a garantire la costante conformità della prestazione ai requisiti di accessibilità.

Eccezioni all’applicazione

Le eccezioni all’applicazione del Decreto Accessibilità riguardano:

  • Microimprese (art. 3, co. 3, Decreto Accessibilità): le aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro che forniscono servizi, sono esentante dall’osservanza dei requisiti di accessibilità;
  • Modifica sostanziale e onore sproporzionato (art. 13, Decreto Accessibilità): gli operatori economici interessati dal Decreto possono sottrarsi agli obblighi previsti qualora l’adeguamento ai requisiti di accessibilità comporti una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio, tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura, ovvero, comporti l’imposizione di un onere sproporzionato. Tuttavia, gli operatori economici possono invocare
    detta esenzione solo a valle di un’attenta valutazione sulla base di criteri stabili dal Decreto.

Requisiti di accessibilità

Gli obblighi di accessibilità previsti dal Decreto Accessibilità si fondano su quattro principi fondamentali, riconosciuti a livello internazionale come POUR (Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile e Robusto): 

 

  • Percepibile: l’interfaccia utente deve consentire la percezione da parte degli utenti, anche attraverso canali alternativi (alt-text per le immagini, trascrizioni per audio, etc.);
  • Utilizzabile: l’interfaccia deve poter essere fruibile da tutte le persone, indipendentemente dal tipo di disabilità (per esempio, senza richiedere necessariamente il mouse); 
  • Comprensibile: linguaggio chiaro e moduli facilmente compilabili;
  • Robusto: contenuti facilmente leggibili da una vasta gamma di tecnologie, incluse quelle assistive.

 

Sulla base di questi principi, il Decreto definisce una serie di obblighi in capo agli operatori economici, specificati negli allegati al Decreto (sezioni I e II dell’allegato I per i prodotti e le sezioni III e IV dell’allegato I per i servizi).

Scadenze, sanzioni e autorità competenti

Dal 28 giugno 2025 tutti i nuovi prodotti e servizi coperti dal Decreto immessi nel mercato dovranno essere conformi ai requisiti di accessibilità.
Per i prodotti e servizi già esistenti prima del 28 giugno 2025, il Decreto prevede un periodo transitorio che termina il 28 giugno 2030 (art. 25, Decreto Accessibilità).
Il Decreto prevede sanzioni che includono multe fino a 40.000 euro, e in caso di reiterazione o mancata collaborazione con l’AgID, una penalità fino al 5% del fatturato annuo.
Le autorità competenti per la vigilanza sull’applicazione della normativa sono:

 

  • Ministero dello Imprese e del Made in Italy (MiMiT) per i prodotti; e
  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi.

Conclusioni

L’entrata in vigore del Decreto Accessibilità rappresenta un passo fondamentale verso un mercato più inclusivo, in linea con i principi europei e internazionali in materia di diritti delle persone con disabilità.

Le imprese sono chiamate ad adeguare prodotti e servizi digitali entro la scadenza del 28 giugno 2025, al fine di evitare sanzioni e contribuire attivamente alla costruzione di un ecosistema digitale più equo e accessibile.

È quindi essenziale che tutti gli operatori economici interessati comprendano appieno gli obblighi previsti, si attivino per garantire la conformità e valutino con attenzione eventuali eccezioni, in un’ottica di responsabilità e innovazione sostenibile.

 

Le dinamiche normative in continua evoluzione richiedono un approccio strategico e aggiornato per garantire piena conformità e successo aziendale.

 

Le nostre newsletter offrono suggerimenti utili, ma per trasformare queste sfide in opportunità concrete ti invitiamo a prenotare una Strategy Call con i nostri esperti.

Riceverai un supporto personalizzato, pensato per guidarti con sicurezza nelle decisioni più importanti. 

Compila il modulo qui sotto per fissare il tuo appuntamento.

CERCA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Newsletter

NEWS RECENTI