Le più recenti sentenze della Cassazione ridefiniscono oneri e strumenti probatori in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. La newsletter approfondisce le novità giurisprudenziali e offre una bussola operativa per cessionari, operatori legali e banche impegnate in cartolarizzazioni e gestione di NPL.
La premessa
La cessione del credito nell’ambito delle c.d. cartolarizzazioni rappresenta oggi uno degli istituti giuridici più rilevanti nel panorama del diritto bancario italiano, con implicazioni significative sia per gli operatori del settore sia per i consumatori.
Le recenti pronunce giurisprudenziali hanno contribuito a delineare con maggiore precisione i confini normativi di questo strumento, particolarmente utilizzato nel contesto delle cessioni massive di crediti deteriorati.
In particolare, la Suprema Corte ha consolidato un orientamento particolarmente rigoroso in tema di onere probatorio a carico del cessionario che agisce in giudizio, come appresso illustrato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B
L’art. 58 del T.U.B regolamenta le operazioni di trasferimento del credito in ambito bancario. La relativa regolamentazione è stata introdotta per facilitare la cessione in blocco dei rapporti giuridici e contiene una disciplina parzialmente derogatoria al regime ordinario, subordinando l’efficacia della cessione nei confronti del ceduto alla sola pubblicazione dell’avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Nell’ipotesi di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto, ovvero l’accettazione da parte del debitore ceduto, adempimenti invece previsti dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c.
Le più recenti sentenze della Cassazione ridefiniscono oneri e strumenti probatori in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B.
La newsletter approfondisce le novità giurisprudenziali e offre una bussola operativa per cessionari, operatori legali e banche impegnate in cartolarizzazioni e gestione di NPL.
Questa deroga è giustificata proprio dalla natura dell’oggetto della cessione, costituito da blocchi di crediti che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni.
È, quindi, in ragione dell’elevato numero di soggetti raggruppati in categorie omogenee che la norma di cui all’art. 58 T.U.B prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
La cessione dei crediti in blocco persegue, infatti, l’obiettivo di semplificare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza e lo smaltimento dei crediti deteriorati NPL (non performing loans), esentando il cessionario dall’obbligo di comunicazione ai singoli debitori.
La prova processuale della cessione del credito in blocco: gli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo
Il fenomeno delle cartolarizzazioni ha rappresentato una novità significativa per il nostro ordinamento giuridico ed i suoi istituti tradizionali. L’innesto ha quindi creato alcune “tensioni”, che emergono soprattutto sotto il profilo probatorio, laddove si tratti di scrutinare le domande azionate dal (preteso) cessionario delle posizioni creditorie trasferite.
Frequentemente, infatti, è stato ravvisato il difetto di titolarità del credito e il conseguente difetto di legittimazione attiva del cessionario, proprio per il mancato raggiungimento della prova dell’intervenuta cessione.
Facendo un excursus tra le varie pronunce della Suprema Corte, spesso contrastanti tra loro, si segnala Cass. civ. n. 5617/2020 del 28.02.2020 nella quale si è affermato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione ma non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi. In tale sede la Suprema Corte ha affermato che è onere dell’asserita cessionaria fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto della richiesta nell’operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici.
Orientamento, questo, ormai maggioritario e confermato anche da Cass. Civ., Sez. III, n. 24798/2020; Cass. Civ., Sez. III, n. 12739/2021 e da Cass. Civ., Sez. III, n. 3405/2024.
In tali occasioni sono stati indicati vari modi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito che, in un elenco meramente esemplificativo, possono essere così sintetizzati:
L’orientamento contrario, invece, è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 204495 del 29.09.2020 e successiva ordinanza n. 10200 del 16.04.2021, secondo la quale la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale costituisce il presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall’onere di provvedere alla notifica della cessione stessa alle singole controparti dei rapporti acquisiti.


Novità giurisprudenziale in tema di prova della titolarità del credito del cessionario: Cass. civ. ordinanza n. 9073 del 6 aprile 2025; Cass. civ. ordinanza n. 15088 del 5 giugno 2025
Il tema della prova della titolarità del credito in capo al cessionario è, come già accennato nel paragrafo precedente, da sempre un argomento molto dibattuto in giurisprudenza.
Di recente, con ordinanza n. 9073 del 6 aprile 2025, la Corte di cassazione è ritornata sul tema dell’onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B e ha stabilito quanto segue.
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non abbia fatto riconoscimento, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione e difendendosi nel merito.
Si è, dunque, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, anche, affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 T.U.B, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Da ultimo si è nuovamente pronunciata la Corte di cassazione con ordinanza n. 15088 del 5 giugno 2025, la quale, nel solco dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, ha offerto un’utile ricognizione sul tema, soffermandosi, in particolare, sulla distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità effettiva del diritto nei casi di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 del T.U.B, nonché sul valore probatorio della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
In particolare:
Sulla distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale del diritto la Corte di cassazione ha colto l’occasione per chiarire in modo netto la distinzione tra i due concetti che, pur nella loro differenza, vengono talvolta confusi dalla giurisprudenza di merito.
La legittimazione ad agire è un requisito processuale che si collega alla astratta riferibilità del diritto dedotto in giudizio al soggetto che propone la domanda. Essa non implica la prova del diritto, ma solo la coerenza tra il diritto invocato e la soggettività processuale.
Diversamente, la titolarità sostanziale del diritto concerne il merito della domanda, e si identifica con la titolarità effettiva del rapporto giuridico sostanziale posto a fondamento della pretesa azionata.
Solo la titolarità, e non la legittimazione, è oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata.
Sull’efficacia dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Corte ha precisato che esso ha un’efficacia legale in ambito sostanziale, nel senso che la cessione produce effetti nei confronti dei debitori ceduti sin dalla pubblicazione. Tuttavia, sul piano processuale, l’avviso in Gazzetta non è di per sé prova piena della cessione di uno specifico credito, ma può costituire un elemento indiziario rilevante. In altri termini, esso può fungere da presunzione semplice, suscettibile di integrazione mediante ulteriori riscontri documentali, e la sua efficacia probatoria dipende dalla chiarezza, specificità e completezza dell’avviso stesso, nonché dalla condotta delle parti.
In particolare, se il debitore non contesta specificamente l’appartenenza del proprio credito al portafoglio ceduto, l’avviso può considerarsi sufficiente; viceversa, in presenza di contestazioni dettagliate, la parte cessionaria dovrà fornire una prova più articolata, ad esempio producendo il contratto di cessione o l’elenco analitico dei crediti.
Conclusioni
Le pronunce in commento si collocano nel solco di un’evoluzione giurisprudenziale volta a garantire l’equilibrio tra efficienza del sistema bancario e tutela del contraddittorio processuale e meritano, dunque, particolare attenzione sia da parte degli operatori giuridici coinvolti nel contenzioso bancario, sia da parte della giurisprudenza di merito, chiamata a confrontarsi con questioni analoghe in un contesto normativo in continua evoluzione.
Infatti, in una fase in cui le operazioni di cartolarizzazione rappresentano uno strumento sempre più utilizzato nel settore finanziario italiano, il valore aggiunto delle richiamate decisioni è rappresentato proprio dal bilanciamento con cui esse contemperano la tutela del debitore e la certezza giuridica nella circolazione dei crediti.
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